Tornano ad essere leciti i trasferimenti di dati personali verso gli USA:

Pubblicazioni

la decisione di adeguatezza del 10 luglio 2023, il Data Privacy Framework e le loro implicazioni alla luce della Information Note EDPB del 19 luglio 2023

Il 10 luglio scorso la Commissione Europea ha adottato la decisione di adeguatezza del sistema giuridico statunitense rispetto alla tutela ed alla circolazione dei dati personali negli USA.

Con la predetta decisione di adeguatezza la Commissione ha “certificato”, ai sensi dell’art. 45 del GDPR, l’attitudine dell’ecosistema normativo statunitense a garantire un livello di sicurezza adeguato ai dati personali oggetto di futuri trasferimenti verso gli USA.

A questo riguardo, è importante precisare che una qualsiasi decisione di adeguatezza a favore di uno stato terzo o di una organizzazione internazionale ai sensi dell’art. 45 del GDPR, in concreto, consente di trasferirvi/trasferirle dati personali senza necessità di “autorizzazioni specifiche”, equiparando dunque tali trasferimenti, altrimenti qualificabili come transfrontalieri, a quelli tra Stati Membri della UE (che invece transfrontalieri non sono).

Per completare il quadro, in modo da cogliere le implicazioni della decisione di adeguatezza sopra richiamata (così come di altri materiali generati in conseguenza di essa) è altresì necessario aggiungere che, qualora non esista una decisione di adeguatezza, i trasferimenti transfrontalieri di dati personali sono leciti solo qualora, ai sensi dell’art. 46 del GDPR, esistano “condizioni adeguate” al loro dispiegarsi.

Tali “condizioni adeguate” in sintesi sono:

uno strumento giuridicamente vincolante, avente efficacia esecutiva tra autorità od organismi pubblici;

le norme vincolanti di impresa (oggetto dell’art. 47 del GDPR);

le clausole contrattuali standard di protezione dei dati personali adottate dalla Commissione e le analoghe clausole adottate dai Garanti nazionali ed approvate dalla Commissione.

Le implicazioni di tutto ciò sono gigantesche, considerando l’intrinseca centralità dei dati personali per l’economia globale da un lato, e considerando l’interconnessione ad oggi irrinunciabile ed inscindibile delle economie degli Stati Uniti e della Unione Europea.

Ma tali implicazioni sono ancora più centrali ove si ricordi che, a fronte della importanza dei dati personali per gli scambi economici ed a fronte della interconnessione delle rispettive economie, nella storia recente i trasferimenti dei dati personali dalla UE verso gli USA, sono stati per un certo non irrilevante lasso di tempo assai complicati poiché (senza entrare in dettagli ora ancillari nel contesto del presente contributo) il predetto “giudizio di adeguatezza” della Commissione era venuto meno, obbligando i titolari del trattamento a ricorrere, in modo assai macchinoso e costoso, agli strumenti alternativi di trasferimento oggetto dell’art. 46 del GDPR sopra riepilogati.

Dal 10 luglio del 2023, dunque, la lucrosissima e pressoché imprescindibile “giostra” dei trasferimenti dei nostri dati personali verso gli USA può ripartire per la gioia dei titolari dei trattamenti Europei ed USA (a partire dalle big tech).

Se il meccanismo appena descritto in sé stesso appare chiaro – i nostri dati personali possono nuovamente essere oggetto di trasferimento verso gli USA in ragione del recente e nuovo giudizio “di adeguatezza” della Commissione – meno chiaro ne è il funzionamento.

Della necessità di qualche chiarimento è consapevole il EDPB, che infatti ha pubblicato una information note al riguardo lo scorso 19 luglio.

Di questo documento è dunque necessario rendere conto per avere una idea precisa di come la “giostra” dei trasferimenti di dati personali verso gli USA funzioni oggi.

Si dica allora, in primo luogo, che i trasferimenti resi leciti dal giudizio di adeguatezza sono esclusivamente quelli diretti verso i soggetti presenti nella Data Privacy Framework List compilata, aggiornata e pubblicata dal Dipartimento del Commercio del governo federale.

Al contrario, i trasferimenti di dati personali verso soggetti non presenti nel Data Privacy Framework List sono leciti solo qualora venga implementa una tra le misure di salvaguardia elencate dall’art. 46 del GDPR; come detto sopra:

uno strumento giuridicamente vincolante, avente efficacia esecutiva tra autorità od organismi pubblici;

le norme vincolanti di impresa (oggetto dell’art. 47 del GDPR);

le clausole contrattuali standard di protezione dei dati personali adottate dalla Commissione e le analoghe clausole adottate dai Garanti nazionali ed approvate dalla Commissione.

Quanto al delicato tema dei trattamenti effettuati sui nostri dati personali dalle agenzie di sicurezza statunitensi, che in passato hanno giustificato il venir meno del precedente giudizio di adeguatezza, qualora essi siano ritenuti eversivi rispetto alla copertura prevista dal GDPR, è prevista una procedura di reclamo particolare e per così dire agevolata: i titolari dei dati potranno infatti indirizzare il loro reclamo ai Garanti nazionali, i quali poi li trasferiranno al EDPB, che a sua volta li veicolerà alle competenti autorità USA con modalità e formalità tali da garantirne ammissibilità e efficiente e veloce. Delibazione.

Infine, la prima revisione del giudizio di adeguatezza è prevista ad 1 anno esatto dalla sua adozione; dunque, il 10 luglio 2024.

Da quel momento verrà concordata la periodicità delle successive revisioni, che peraltro non potrà superare i 4 anni.

Alla luce di tutto ciò, si può dire che il nodo dei trasferimenti dei dati personali verso gli USA sia stato definitivamente sciolto?

Dare una risposta univoca non è semplice: se infatti da un lato è chiaro che il flusso dei trasferimenti si possa ora dire effettivamente lecito e certamente più fluido rispetto al recente passato, è meno chiaro quanto questo stato di cose permarrà ed addirittura se permarrà.

Sono molte, infatti, le voci critiche che si stanno levando contro il nuovo giudizio di adeguatezza e contro le garanzie poste dal Data Privacy Fremework, da molti giudicate insufficienti, ad esempio con riferimento al permanere della possibilità di trattamenti dei nostri dati personali per motivi di sicurezza nazionale da parte dei preposti organismi statunitensi.

Il quadro della situazione non è dunque così chiaro come sembra, ma, nel contempo, è innegabile che esso sia se non altro più sereno e virtuoso per il dipanarsi degli scambi economi tra Unione Europea e Stati Uniti d’America.

Edoardo Ricci Avvocati tra i migliori studi legali del 2021, secondo Statista e Il Sole 24 Ore

News

Lo Studio è stato selezionato tra i migliori studi legali dell’anno 2021, nell’ambito dell’indagine curata per Il Sole 24 Ore da Statista, società che gestisce uno dei principali portali di statistica e business intelligence al mondo.

L’indagine è il risultato di una procedura di ricerca e analisi svolta sulla base delle segnalazioni provenienti da altri avvocati, da giuristi di impresa e dai clienti.

Lo Studio e tutti i suoi professionisti ringraziano i colleghi, i professionisti del settore e tutti i clienti che hanno voluto testimoniare l’eccellenza del lavoro che perseguiamo ogni giorno, con passione ed impegno.

Edoardo Ricci Avvocati tra i migliori studi legali corporate 2021 secondo Milano Finanza

News

Edoardo Ricci Avvocati è stato selezionato tra i migliori studi legali corporate italiani del 2021, nelle aree del diritto commerciale e societario, nelle operazioni straordinarie di M&A, nel dispute resolution e nell’ IP/IT.

Menzione speciale per i partner Niccolò Nisivoccia e Matteo Spataro, oltre che per i partner Roberto Marinoni e Veronica Cascavilla, nel dispute resolution, e Gabriele Prenna nel regulatory & compliance.

L’indagine è stata condotta da Class Editori, casa editrice leader nell’informazione finanziaria e titolare, tra le altre, della nota testata “Milano Finanza”, sulla base di un algoritmo fondato su parametri scientifici riguardanti il numero dei professionisti, la tipologia dei clienti, la specializzazione, gli incarichi ricevuti e i risultati ottenuti e documentati con un’analisi incrociata dei dati.

Questione di fiducia: il trust nel passaggio generazionale e nelle dinamiche familiari

Gestione patrimoniale e passaggio generazionale

Veronica Cascavilla, partner dello Studio, è stata intervistata da Private, magazine di private banking e wealth management, in merito alle possibilità di impiego dello strumento del trust nella gestione patrimoniale in ambito familiare.

L’istituto di origine anglosassone si presta a molteplici modalità di utilizzo in considerazione degli effetti segregativi e di tutela che permette di realizzare a livello patrimoniale. Costituisce, ad esempio, un efficace veicolo di trasmissione della ricchezza, specialmente nel momento del passaggio generazionale dell’azienda di famiglia, spesso sottovalutato nel mondo imprenditoriale. Ma non solo: il trust si offre anche come utile strumento nella gestione e definizione dei rapporti coniugali in sede di separazione o divorzio, soprattutto perché consente di disciplinare le questioni di natura patrimoniale a ciò connesse, così evitando in via preventiva i tipici – ed assai frequenti – rischi di inadempimento rispetto agli obblighi di mantenimento.

Per saperne di più, scarica l’estratto dell’edizione di gennaio 2021 di Private!

Lo Studio Edoardo Ricci Avvocati premiato come “Boutique di Eccellenza dell’Anno” nel Diritto Fallimentare e della Crisi d’Impresa

Crisi d'impresa News Societario

Siamo felici e orgogliosi di annunciare che lo Studio ha vinto il premio Le Fonti Awards X edizione nella categoria “Diritto Societario”, riconfermandosi ancora una volta Boutique di Eccellenza dell’Anno nel Diritto Fallimentare e della Crisi d’Impresa.

Il premio è stato conferito “per l’eccellenza che distingue lo Studio legale in ogni sfaccettatura del suo operato, in particolare, per la capacità di gestire con maestria i processi fallimentari, accreditandosi quale punto di riferimento qualificato per il mercato nella fase dell’insolvenza e della crisi di impresa”.

E’ possibile rivedere il momento della premiazione al seguente link.

Un sentito ringraziamento ai clienti, colleghi e professionisti del settore per il riconoscimento ricevuto!

Figlio maggiorenne con contratto a tempo determinato: sì al mantenimento

News

Con l’ordinanza del 14 settembre 2020, n. 19077, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la questione relativa all’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte dei genitori.

In particolare, la Sesta Sezione della Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “non può essere revocato il mantenimento al figlio – precedentemente disposto a carico di un coniuge in sede di separazione o divorzio – se emerge dalle risultanze istruttorie che non ha raggiunto in pieno l’autonomia economica”. Va dunque rimarcato il diritto del figlio a mantenere “un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello goduto in precedenza”.

Veronica Cascavilla, partner dello Studio e responsabile dell’area di diritto della famiglia e della persona, ha commentato la recente pronuncia per Altalex, noto portale online di informazione giuridica.

L’articolo è disponibile al seguente link.

“La rinascita del debitore. Le regole sul sovraindebitamento per risolvere le crisi”. La nuova monografia, ed. Sole 24 Ore, di Niccolò Nisivoccia

News

“Il diritto non è che un modo per rispondere alle esigenze di una società. E se la fragilità è uno degli elementi caratterizzanti di una comunità, il diritto non può che prenderne atto e studiare rimedi per limitarne le conseguenze negative”.

Con queste parole, Jean Marie Del Bo, Vicedirettore del Sole 24Ore, introduce la nuova monografia di Niccolò Nisivoccia, partner dello Studio, pubblicata il 24 ottobre ’20 (ed. Sole 24Ore), in tema di sovraindebitamento e procedure di risoluzione della crisi.

Alla base del libro, la riflessione per cui mediante l’introduzione degli istituti in questione il diritto abbia finalmente proiettato le difficoltà economiche del privato cittadino e del piccolo imprenditore da una dimensione puramente individuale a quella di un fenomeno sociale da disciplinare giuridicamente.

Il libro è disponibile, anche in formato digitale, sul sito: https://www.shopping24.ilsole24ore.com.

Edoardo Ricci nel lancio di PromoRE

Societario

Lo Studio ha assistito l’agenzia immobiliare RE/MAX ed il concept store Presso© nel lancio della joint venture di platform economy PromoRE S.r.l..

Il team guidato dal partner Matteo Spataro e composto da Valentina Gismondi e Giovanni Gerbini ha curato gli aspetti societari e di governance nella fase di costituzione della start up nonché la predisposizione della contrattualistica commerciale della società.

PromoRE è la start up di prop-tech a sviluppare la prima piattaforma in Europa che collega domanda ed offerta nel cosiddetto sistema-casa, ossia gli acquirenti di immobili con l’industria dei beni e servizi ad essi destinati, quali arredo, illuminazione, completamento, elettrodomestici, elettronica, home entertainment e multy-utility.

Edoardo Ricci con Mdf Italia-Acerbis per il progetto Storet di Nanda Vigo

Diritto Civile News

Lo Studio, con il partner Matteo Spataro, ha assistito Mdf Italia – Acerbis nella definizione dei profili successori e di tutela della proprietà intellettuale nell’ambito della rieditazione del progetto di mobili d’arredo “Storet” disegnati dall’architetto, nota artista e designer, Nanda Vigo.

Mdf Italia è un’impresa di design, progettazione e produzione di mobili e complementi d’arredo, che fa capo alla holding della famiglia Cassina, che nel 2019 ha acquistato il marchio Acerbis.

Edoardo Ricci nell’aumento di capitale di Cassiopea S.p.A.

Capital Markets Societario

Lo Studio, con un team composto dal partner Gabriele Prenna e dall’associate Giovanni Gerbini, ha assistito Cassiopea S.p.A., società farmaceutica attiva nelle biotecnologie e quotata sul SIX Swiss Exchange, nell’operazione di aumento del capitale sociale.

Agli azionisti della società sono state offerte in opzione 750.000 azioni ordinarie di nuova emissione del valore nominale di € 1,00 e prezzo di sottoscrizione pari a € 31,00 ciascuna.

Il periodo di offerta dei titoli, iniziato il 3 giugno, si è concluso lo scorso 17 giugno con l’integrale sottoscrizione del nuovo capitale per il valore totale di € 23.250.000 comprensivo del sovrapprezzo, con il conseguente aumento al valore nominale di € 10.750.000.

Edoardo Ricci nell’accordo esercenti-Mymovies per il progetto #iorestoinsala

News

Lo studio, con un team composto dal senior partner Niccolò Nisivoccia e dal dottor Andrea Colnaghi, ha assistito un network di circa 70 esercenti cinematografici nella conclusione dell’accordo con Mymovies per la realizzazione del progetto #iorestoinsala.

Il progetto, nato nel periodo di chiusura forzata dei cinema, continua comunque ad esistere (in quanto ideato prima del lockdown) come piattaforma digitale di accesso e visione di film attraverso un network che coinvolge oltre 200 sale cinematografiche.

Nella piattaforma saranno disponibili le prime visioni, i film classici ed eventi speciali che saranno programmati secondo orari prefissati, a differenza di altre piattaforme. Con l’acquisto del biglietto si accederà alla sala virtuale dove sarà possibile interagire con gli altri spettatori in sala, conversando in chat con il vicino di poltrona.

Edoardo Ricci vince al Tribunale di Savona per il Gruppo Imprese Savonesi

Contenzioso Crisi d'impresa

Lo Studio, con un team composto dal senior partner Roberto Marinoni e dal partner Veronica Cascavilla, ha ottenuto una sentenza favorevole da parte del Tribunale di Savona che ha statuito la simulazione assoluta di un fondo patrimoniale costituito per sottrarre beni ai creditori sociali.

Tale pronuncia, conseguita nell’interesse del Fallimento GIS – Gruppo Imprese Savonesi – si segnala sia per il creditore, che vede riconosciuta una possibilità di azione, sia per il debitore, che deve prendere atto dell’inutilità del fondo patrimoniale se creato oltre e al di là degli effettivi bisogni della famiglia.

Nel caso di specie, infatti, il fondo era stato costituito da alcuni amministratori di GIS ad anni di distanza dal matrimonio e in presenza di figli ormai adulti. Per questo motivo, ne ha dedotto il Tribunale, sebbene non sia possibile allegarne la nullità per difetto di causa (perché l’ordinamento non riconosce la protezione della nullità davanti al negozio in frode ai creditori), è invece ammissibile l’azione di simulazione assoluta.

Il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 47/2020 del 10/12/01/2020 ha dunque confermato un preciso principio offrendo sicuramente nuovi spunti ai fautori del trust, come strumento capace di offrire un’efficace protezione patrimoniale.

Edoardo Ricci ottiene il primo riconoscimento “milanese” della natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione del debito

Contenzioso Crisi d'impresa Ristrutturazioni aziendali e finanziarie

Lo Studio, con un team guidato dal senior partner Roberto Marinoni, ha vinto davanti il Tribunale di Milano ottenendo il riconoscimento della prededuzione dei compensi dell’amministratore per l’attività svolta nell’ambito degli accordi di ristrutturazione della società.

Si tratta della prima decisione del Collegio milanese che ammette la natura concorsuale degli accordi sottoscritti ai sensi dell’articolo 182 bis della legge fallimentare. Su tale premessa, la Seconda Sezione del Tribunale meneghino ha ritenuto applicabile la regola della prededucibilità di cui all’art. 111, 2 comma, l. fall. accertando, nel caso di specie, la c.d. consecutio tra la procedura concorsuale minore ed il fallimento intervenuto successivamente.

Lo Studio ha così visto accolto il ricorso presentato, con una sentenza di enorme rilievo giuridico (e non solo) che sovverte l’orientamento giurisprudenziale seguito dal Tribunale di Milano sino ad oggi.

Boutique di Eccellenza dell’Anno Procedure Concorsuali 2019

News

Lo Studio Edoardo Ricci Avvocati è lieto ed orgoglioso di annunciare di essere stato insignito del premio Le Fonti Awards, edizione 2019, quale Boutique di Eccellenza dell’Anno nelle Procedure Concorsuali.

La motivazione: “Per la riconosciuta specializzazione nell’assistere gli imprenditori e le società in tutte le fasi della crisi d’impresa, attraverso competenze tecniche ed expertise trasversali di altissimo livello, fanno dello Studio una Boutique di Eccellenza di grande valore nell’ambito delle procedure concorsuali”.

Edoardo Ricci con Camuzzi S.p.A. nella vendita a Bottega Veneta di asset immobiliari a Milano

Real Estate Ristrutturazioni aziendali e finanziarie

Lo studio ha assistito la società Camuzzi S.p.A. nell’operazione di vendita di due immobili di Milano a Bottega Veneta per un importo complessivo di 32.5 milioni di euro.

Il team guidato da Gabriele Prenna e composto da Michele Valente e Giovanni Gerbini ha curato tutti gli aspetti contrattuali nell’esecuzione dell’operazione di cessione che si colloca nell’ambito della esecuzione del concordato fallimentare di Camuzzi, tra i rari esempi di procedure concordatarie in fase fallimentare in grado di soddisfare il ceto creditorio per oltre 55% dei suoi crediti. Il valore di vendita, tra l’altro, permette alla società di registrare una rilevante plusvalenza rispetto ai realizzi che erano stati precedentemente previsti.

Edoardo Ricci nell’apertura del capitale di D-Share S.p.A. al gruppo Eni

News

Lo Studio ha assistito i soci fondatori di D-Share S.p.A. nell’apertura del capitale ad AGI, quale nuovo socio di maggioranza.

Il team guidato da Gabriele Prenna, partner dello Studio, si è occupato di tutti gli aspetti legati alla definizione dei patti parasociali con i principali soci fondatori di D-Share che sono rimasti nella società.

Agi Agenzia Italia, news company del gruppo Eni, è entrata nell’azionariato di D-Share con una quota di controllo del 50,87%. Per Agi si tratta di una acquisizione strategica con l’obiettivo di accelerare il percorso di trasformazione digitale per lo sviluppo di piattaforme e servizi in grado di fornire al mercato media e brands soluzioni che integrino contenuti e tecnologie innovative.

D-Share, azienda italiana leader nelle tecnologie e nei progetti digitali per i media, anche grazie all’esperienza internazionale maturata con progetti sviluppati in 8 paesi nel mondo, supporterà Agi nella trasformazione dei servizi tradizionali dell’agenzia in chiave di “piattaforma”, con forte introduzione di fattori tecnologici nell’offerta ai clienti.

Edoardo Ricci con i fondatori di The Big Now S.p.A. nella cessione del capitale a Dentsu Aegis

News

Lo Studio, con un team composto dal partner Gabriele Prenna assieme all’avv. Michele Valente ha assistito i soci di The Big Now S.p.A. nell’operazione con con cui il gruppo pubblicitario Dentsu Aegis Network ne ha acquisito l’intero capitale sociale.

Grazie all’operazione, Dentsu Aegis amplia dunque il proprio network ed arricchisce l’offerta nell’area della creatività e dei contenuti per il digitale in Italia, con l’assorbimento della nota agenzia creativa full service milanese.

La società di fatto holding è fallibile a prescindere dalla spendita del nome

Giurisprudenza

Con sentenza n. 15346 in data 26 luglio 2016, la I^ sezione civile della Corte di Cassazione, mettendo fine ad un corposo contenzioso che ha visto in prima linea anche il nostro studio, ha statuito il seguente principio di diritto:

La società di fatto holding esiste come impresa commerciale per il solo fatto di essere stata costituita tra i soci per l’effettivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di altre società ed è, pertanto, autonomamente fallibile, a prescindere dalla sua esteriorizzazione mediante la spendita del nome, ove sia insolvente per i debiti assunti, ivi comprese le obbligazioni risarcitorie derivanti dall’abuso sanzionato dall’art. 2497 c.c., nonché al danno così arrecato all’integrità patrimoniale delle società eterodirette e, di riflesso, ai loro creditori”.

Il caso da cui trae origine la citata massima prende il via da un’istanza di fallimento presentata, avanti il Tribunale di Torre Annunziata, dal Fallimento del Gruppo Alfa nei confronti della società holding occulta che svolgeva funzioni di eterodirezione sul Gruppo stesso.

A fondamento della propria domanda, Alfa sosteneva di aver subito, a causa delle funzioni di coordinamento e direzione svolte dalla holding occulta, una lesione alla propria integrità patrimoniale (con evidenti riflessi anche sugli interessi della massa dei creditori) e di essere dunque titolare di un credito risarcitorio nei confronti della holding, legittimamente azionabile dalla Curatela fallimentare anche ai sensi dell’art. 2497 cod. civ.

Le domande di Alfa trovavano accoglimento sia avanti il Tribunale (che dichiarava il fallimento della holding), sia avanti la Corte d’Appello di Napoli che confermava la sentenza di primo grado.

Il provvedimento della Corte d’Appello partenopea veniva quindi impugnato in sede di legittimità dai soci occulti della holding che ne sostenevano la completa erroneità per aver il giudice di secondo grado omesso di considerare che per ritenere esistente una società di fatto holding, e dichiararne il fallimento, è necessario l’accertamento della spendita del nome nei rapporti esterni.

Al ricorso principale rispondeva con controricorso il Fallimento Alfa, chiedendo la conferma della sentenza di secondo grado.

All’esito del giudizio, la Corte di Cassazione respingeva le domande formulate dai ricorrenti accogliendo invece le deduzioni di diritto avanzate dal Fallimento Alfa.

Nel merito, la Suprema Corte affermava che il problema della spendita del nome, ai fini del riconoscimento dell’esistenza e operatività di una società, non ha alcun senso laddove sia in gioco la responsabilità (e l’insolvenza) di una società occulta, caratterizzata giustappunto dalla volontà dei propri soci di agire per conto della stessa ma non in suo nome.

Per di più, laddove la responsabilità ascritta alla holding occulta tragga origine da un’obbligazione risarcitoria (come quella fatta valere dal Fallimento Alfa) per la illegittima attività di direzione e coordinamento, la spendita del nome è un non senso, posto che le obbligazioni risarcitorie, ex art. 2497 cod. civ., non trovano la propria radice causale in un fatto o in un atto negoziale volontariamente assunto dalla società (per il quale potrebbe in astratto valere un problema di spendita del nome), bensì nell’illecito extracontrattuale dell’agire occulto nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione di principi e doveri di corretta gestione delle società eterodirette.

In questo caso, la società holding occulta deve rispondere così come risponderebbe delle obbligazioni assunte in nome proprio, trattandosi di illecito extracontrattuale non ascrivibile ad obbligazioni di fonte “volontaria”.

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