Edoardo Ricci vince al Tribunale di Savona per il Gruppo Imprese Savonesi

Contenzioso Crisi d'impresa

Lo Studio, con un team composto dal senior partner Roberto Marinoni e dal partner Veronica Cascavilla, ha ottenuto una sentenza favorevole da parte del Tribunale di Savona che ha statuito la simulazione assoluta di un fondo patrimoniale costituito per sottrarre beni ai creditori sociali.

Tale pronuncia, conseguita nell’interesse del Fallimento GIS – Gruppo Imprese Savonesi – si segnala sia per il creditore, che vede riconosciuta una possibilità di azione, sia per il debitore, che deve prendere atto dell’inutilità del fondo patrimoniale se creato oltre e al di là degli effettivi bisogni della famiglia.

Nel caso di specie, infatti, il fondo era stato costituito da alcuni amministratori di GIS ad anni di distanza dal matrimonio e in presenza di figli ormai adulti. Per questo motivo, ne ha dedotto il Tribunale, sebbene non sia possibile allegarne la nullità per difetto di causa (perché l’ordinamento non riconosce la protezione della nullità davanti al negozio in frode ai creditori), è invece ammissibile l’azione di simulazione assoluta.

Il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 47/2020 del 10/12/01/2020 ha dunque confermato un preciso principio offrendo sicuramente nuovi spunti ai fautori del trust, come strumento capace di offrire un’efficace protezione patrimoniale.

Edoardo Ricci ottiene il primo riconoscimento “milanese” della natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione del debito

Contenzioso Crisi d'impresa Ristrutturazioni aziendali e finanziarie

Lo Studio, con un team guidato dal senior partner Roberto Marinoni, ha vinto davanti il Tribunale di Milano ottenendo il riconoscimento della prededuzione dei compensi dell’amministratore per l’attività svolta nell’ambito degli accordi di ristrutturazione della società.

Si tratta della prima decisione del Collegio milanese che ammette la natura concorsuale degli accordi sottoscritti ai sensi dell’articolo 182 bis della legge fallimentare. Su tale premessa, la Seconda Sezione del Tribunale meneghino ha ritenuto applicabile la regola della prededucibilità di cui all’art. 111, 2 comma, l. fall. accertando, nel caso di specie, la c.d. consecutio tra la procedura concorsuale minore ed il fallimento intervenuto successivamente.

Lo Studio ha così visto accolto il ricorso presentato, con una sentenza di enorme rilievo giuridico (e non solo) che sovverte l’orientamento giurisprudenziale seguito dal Tribunale di Milano sino ad oggi.