Edoardo Ricci nell’accordo esercenti-Mymovies per il progetto #iorestoinsala

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Lo studio, con un team composto dal senior partner Niccolò Nisivoccia e dal dottor Andrea Colnaghi, ha assistito un network di circa 70 esercenti cinematografici nella conclusione dell’accordo con Mymovies per la realizzazione del progetto #iorestoinsala.

Il progetto, nato nel periodo di chiusura forzata dei cinema, continua comunque ad esistere (in quanto ideato prima del lockdown) come piattaforma digitale di accesso e visione di film attraverso un network che coinvolge oltre 200 sale cinematografiche.

Nella piattaforma saranno disponibili le prime visioni, i film classici ed eventi speciali che saranno programmati secondo orari prefissati, a differenza di altre piattaforme. Con l’acquisto del biglietto si accederà alla sala virtuale dove sarà possibile interagire con gli altri spettatori in sala, conversando in chat con il vicino di poltrona.

Edoardo Ricci vince al Tribunale di Savona per il Gruppo Imprese Savonesi

Contenzioso Crisi d'impresa

Lo Studio, con un team composto dal senior partner Roberto Marinoni e dal partner Veronica Cascavilla, ha ottenuto una sentenza favorevole da parte del Tribunale di Savona che ha statuito la simulazione assoluta di un fondo patrimoniale costituito per sottrarre beni ai creditori sociali.

Tale pronuncia, conseguita nell’interesse del Fallimento GIS – Gruppo Imprese Savonesi – si segnala sia per il creditore, che vede riconosciuta una possibilità di azione, sia per il debitore, che deve prendere atto dell’inutilità del fondo patrimoniale se creato oltre e al di là degli effettivi bisogni della famiglia.

Nel caso di specie, infatti, il fondo era stato costituito da alcuni amministratori di GIS ad anni di distanza dal matrimonio e in presenza di figli ormai adulti. Per questo motivo, ne ha dedotto il Tribunale, sebbene non sia possibile allegarne la nullità per difetto di causa (perché l’ordinamento non riconosce la protezione della nullità davanti al negozio in frode ai creditori), è invece ammissibile l’azione di simulazione assoluta.

Il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 47/2020 del 10/12/01/2020 ha dunque confermato un preciso principio offrendo sicuramente nuovi spunti ai fautori del trust, come strumento capace di offrire un’efficace protezione patrimoniale.

Edoardo Ricci ottiene il primo riconoscimento “milanese” della natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione del debito

Contenzioso Crisi d'impresa Ristrutturazioni aziendali e finanziarie

Lo Studio, con un team guidato dal senior partner Roberto Marinoni, ha vinto davanti il Tribunale di Milano ottenendo il riconoscimento della prededuzione dei compensi dell’amministratore per l’attività svolta nell’ambito degli accordi di ristrutturazione della società.

Si tratta della prima decisione del Collegio milanese che ammette la natura concorsuale degli accordi sottoscritti ai sensi dell’articolo 182 bis della legge fallimentare. Su tale premessa, la Seconda Sezione del Tribunale meneghino ha ritenuto applicabile la regola della prededucibilità di cui all’art. 111, 2 comma, l. fall. accertando, nel caso di specie, la c.d. consecutio tra la procedura concorsuale minore ed il fallimento intervenuto successivamente.

Lo Studio ha così visto accolto il ricorso presentato, con una sentenza di enorme rilievo giuridico (e non solo) che sovverte l’orientamento giurisprudenziale seguito dal Tribunale di Milano sino ad oggi.

Boutique di Eccellenza dell’Anno Procedure Concorsuali 2019

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Lo Studio Edoardo Ricci Avvocati è lieto ed orgoglioso di annunciare di essere stato insignito del premio Le Fonti Awards, edizione 2019, quale Boutique di Eccellenza dell’Anno nelle Procedure Concorsuali.

La motivazione: “Per la riconosciuta specializzazione nell’assistere gli imprenditori e le società in tutte le fasi della crisi d’impresa, attraverso competenze tecniche ed expertise trasversali di altissimo livello, fanno dello Studio una Boutique di Eccellenza di grande valore nell’ambito delle procedure concorsuali”.

Edoardo Ricci con Camuzzi S.p.A. nella vendita a Bottega Veneta di asset immobiliari a Milano

Real Estate Ristrutturazioni aziendali e finanziarie

Lo studio ha assistito la società Camuzzi S.p.A. nell’operazione di vendita di due immobili di Milano a Bottega Veneta per un importo complessivo di 32.5 milioni di euro.

Il team guidato da Gabriele Prenna e composto da Michele Valente e Giovanni Gerbini ha curato tutti gli aspetti contrattuali nell’esecuzione dell’operazione di cessione che si colloca nell’ambito della esecuzione del concordato fallimentare di Camuzzi, tra i rari esempi di procedure concordatarie in fase fallimentare in grado di soddisfare il ceto creditorio per oltre 55% dei suoi crediti. Il valore di vendita, tra l’altro, permette alla società di registrare una rilevante plusvalenza rispetto ai realizzi che erano stati precedentemente previsti.

Edoardo Ricci nell’apertura del capitale di D-Share S.p.A. al gruppo Eni

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Lo Studio ha assistito i soci fondatori di D-Share S.p.A. nell’apertura del capitale ad AGI, quale nuovo socio di maggioranza.

Il team guidato da Gabriele Prenna, partner dello Studio, si è occupato di tutti gli aspetti legati alla definizione dei patti parasociali con i principali soci fondatori di D-Share che sono rimasti nella società.

Agi Agenzia Italia, news company del gruppo Eni, è entrata nell’azionariato di D-Share con una quota di controllo del 50,87%. Per Agi si tratta di una acquisizione strategica con l’obiettivo di accelerare il percorso di trasformazione digitale per lo sviluppo di piattaforme e servizi in grado di fornire al mercato media e brands soluzioni che integrino contenuti e tecnologie innovative.

D-Share, azienda italiana leader nelle tecnologie e nei progetti digitali per i media, anche grazie all’esperienza internazionale maturata con progetti sviluppati in 8 paesi nel mondo, supporterà Agi nella trasformazione dei servizi tradizionali dell’agenzia in chiave di “piattaforma”, con forte introduzione di fattori tecnologici nell’offerta ai clienti.

Edoardo Ricci con i fondatori di The Big Now S.p.A. nella cessione del capitale a Dentsu Aegis

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Lo Studio, con un team composto dal partner Gabriele Prenna assieme all’avv. Michele Valente ha assistito i soci di The Big Now S.p.A. nell’operazione con con cui il gruppo pubblicitario Dentsu Aegis Network ne ha acquisito l’intero capitale sociale.

Grazie all’operazione, Dentsu Aegis amplia dunque il proprio network ed arricchisce l’offerta nell’area della creatività e dei contenuti per il digitale in Italia, con l’assorbimento della nota agenzia creativa full service milanese.

La società di fatto holding è fallibile a prescindere dalla spendita del nome

Giurisprudenza

Con sentenza n. 15346 in data 26 luglio 2016, la I^ sezione civile della Corte di Cassazione, mettendo fine ad un corposo contenzioso che ha visto in prima linea anche il nostro studio, ha statuito il seguente principio di diritto:

La società di fatto holding esiste come impresa commerciale per il solo fatto di essere stata costituita tra i soci per l’effettivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di altre società ed è, pertanto, autonomamente fallibile, a prescindere dalla sua esteriorizzazione mediante la spendita del nome, ove sia insolvente per i debiti assunti, ivi comprese le obbligazioni risarcitorie derivanti dall’abuso sanzionato dall’art. 2497 c.c., nonché al danno così arrecato all’integrità patrimoniale delle società eterodirette e, di riflesso, ai loro creditori”.

Il caso da cui trae origine la citata massima prende il via da un’istanza di fallimento presentata, avanti il Tribunale di Torre Annunziata, dal Fallimento del Gruppo Alfa nei confronti della società holding occulta che svolgeva funzioni di eterodirezione sul Gruppo stesso.

A fondamento della propria domanda, Alfa sosteneva di aver subito, a causa delle funzioni di coordinamento e direzione svolte dalla holding occulta, una lesione alla propria integrità patrimoniale (con evidenti riflessi anche sugli interessi della massa dei creditori) e di essere dunque titolare di un credito risarcitorio nei confronti della holding, legittimamente azionabile dalla Curatela fallimentare anche ai sensi dell’art. 2497 cod. civ.

Le domande di Alfa trovavano accoglimento sia avanti il Tribunale (che dichiarava il fallimento della holding), sia avanti la Corte d’Appello di Napoli che confermava la sentenza di primo grado.

Il provvedimento della Corte d’Appello partenopea veniva quindi impugnato in sede di legittimità dai soci occulti della holding che ne sostenevano la completa erroneità per aver il giudice di secondo grado omesso di considerare che per ritenere esistente una società di fatto holding, e dichiararne il fallimento, è necessario l’accertamento della spendita del nome nei rapporti esterni.

Al ricorso principale rispondeva con controricorso il Fallimento Alfa, chiedendo la conferma della sentenza di secondo grado.

All’esito del giudizio, la Corte di Cassazione respingeva le domande formulate dai ricorrenti accogliendo invece le deduzioni di diritto avanzate dal Fallimento Alfa.

Nel merito, la Suprema Corte affermava che il problema della spendita del nome, ai fini del riconoscimento dell’esistenza e operatività di una società, non ha alcun senso laddove sia in gioco la responsabilità (e l’insolvenza) di una società occulta, caratterizzata giustappunto dalla volontà dei propri soci di agire per conto della stessa ma non in suo nome.

Per di più, laddove la responsabilità ascritta alla holding occulta tragga origine da un’obbligazione risarcitoria (come quella fatta valere dal Fallimento Alfa) per la illegittima attività di direzione e coordinamento, la spendita del nome è un non senso, posto che le obbligazioni risarcitorie, ex art. 2497 cod. civ., non trovano la propria radice causale in un fatto o in un atto negoziale volontariamente assunto dalla società (per il quale potrebbe in astratto valere un problema di spendita del nome), bensì nell’illecito extracontrattuale dell’agire occulto nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione di principi e doveri di corretta gestione delle società eterodirette.

In questo caso, la società holding occulta deve rispondere così come risponderebbe delle obbligazioni assunte in nome proprio, trattandosi di illecito extracontrattuale non ascrivibile ad obbligazioni di fonte “volontaria”.