Lo Studio, con un team guidato dal senior partner Roberto Marinoni, ha vinto davanti il Tribunale di Milano ottenendo il riconoscimento della prededuzione dei compensi dell’amministratore per l’attività svolta nell’ambito degli accordi di ristrutturazione della società.
Si tratta della prima decisione del Collegio milanese che ammette la natura concorsuale degli accordi sottoscritti ai sensi dell’articolo 182 bis della legge fallimentare. Su tale premessa, la Seconda Sezione del Tribunale meneghino ha ritenuto applicabile la regola della prededucibilità di cui all’art. 111, 2 comma, l. fall. accertando, nel caso di specie, la c.d. consecutio tra la procedura concorsuale minore ed il fallimento intervenuto successivamente.
Lo Studio ha così visto accolto il ricorso presentato, con una sentenza di enorme rilievo giuridico (e non solo) che sovverte l’orientamento giurisprudenziale seguito dal Tribunale di Milano sino ad oggi.